Perché scegliere la mediazione?


La procedura conciliativa presenta notevoli e indiscussi vantaggi quali:

  • Economicità: l’attività conciliativa è molto più economica rispetto al ricorso giurisdizionale.
  • Celerità: la procedura deve concludersi entro 3 mesi al massimo.
  • Soddisfazione delle parti: quest’ultime collaborano per addivenire ad un accordo vantaggioso per entrambi.
  • Efficacia: l’ accordo di conciliazione ha valore di contratto (titolo esecutivo) ed è quindi vincolante tra le parti che lo sottoscrivono. 
  • Autonomia: le parti sono protagoniste nella ricerca di una soluzione del conflitto e nel caso di mancato accordo, possono adire il giudice ordinario.
  • Esenzioni: Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, il verbale di accordo, che pone fine al procedimento conciliativo, è esente dall'imposta di registro entro il limite del valore di € 50.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
  • Gratuito Patrocinio: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, cioè in tutti i casi in cui è obbligatorio esperire la procedura conciliativa prima di adire il giudice ordinario, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.
  • Credito d'imposta: Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso l'organismo è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Quadro normativo

SINTESI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N.28

(in vigore dal 20 marzo 2010)

 

 

AMBITO D'APPLICAZIONE ED IPOTESI DI RICORSO

Ambito di applicazione

Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia sono competenti in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, e nelle controversie transfrontaliere (art.2)

Ricorso su istanza di parte

Prima di dare avvio a un giudizio o in pendenza di causa (anche quelle già in corso al 20 marzo 2010), una parte può in qualsiasi momento depositare l’istanza di avvio di una procedura di mediazione.

Ricorso su invito del giudice

Valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, il giudice può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero prima della discussione della causa (art. 5.2).

Ricorso per clausola contrattuale

Se il contratto o lo statuto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, assegna il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione davanti a un organismo accreditato (art. 5.5).

Ricorso come condizione di procedibilità

Dal 20 marzo 2011, il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie (art. 5.1):

·        Condominio

·        Diritti reali

·        Divisione

·        Successioni ereditarie

·        Patti di famiglia

·        Locazione

·        Comodato

·        Affitto di aziende

·        Risarcimento del danno derivante:

                  -    dalla circolazione di veicoli e natanti (RC auto);

                  -    da responsabilità medica;

                  -    da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

·        Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Esclusioni

Il tentativo obbligatorio di conciliazione e su invito del giudice non si applica all’azione civile nel processo penale (art. 5.4) e ai procedimenti: per ingiunzione (fino alla pronuncia delle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione); per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito ex art 667 c.p.c.); possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 c. 3 c.p.c.); di opposizione o incidentali di cognizione nell’esecuzione forzata; in camera di consiglio.

 

AVVIO DELLA PROCEDURA

Presentazione dell’istanza

La procedura di mediazione si avvia tramite il deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione accreditato (artt. 4.1 e 4.2). Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa l’incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda (art. 8.1).

Scelta dell’organismo

L’organismo di mediazione è scelto dalla parte istante o determinato nel contratto. La scelta dell’organismo comporta l’accettazione del regolamento, delle indennità e della nomina del mediatore, tra quelli ad esso iscritti, che sarà fatta dal responsabile dell’organismo. Non esistono criteri di competenza territoriale. In ipotesi di conflitto tra più istanze, è competente l’organismo al quale è stata presentata la prima (art. 4.1).

Obbligo di informazione dell’avvocato al cliente

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso contrario, il contratto di patrocinio è annullabile (art. 4.3).

Mancata partecipazione

Della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del c.p.c. (art. 8.5).

 

RAPPORTI CON IL PROCESSO

Provvedimenti urgenti e cautelari

La mediazione non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari (art. 5.3).

Mediazione non conclusa o esperita

Se la mediazione è iniziata e non conclusa il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine (4 mesi). Se la mediazione non è stata esperita il giudice assegna alle parti un termine di 15 giorni. per la presentazione dell’istanza di mediazione (art. 5.1).

Prescrizione e decadenza.

A decorrere dalla data di comunicazione alle parti, l’istanza di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale e, per una sola volta, impedisce la decadenza (art. 5.6).

Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale

Il mediatore e chiunque opera all’interno dell’organismo di mediazione è tenuto all’obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare (art. 9). Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale (art. 10.1). Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione (art. 10.2).

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Regolamento degli organismi

Si applica il regolamento dell’organismo prescelto, che deve garantire la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del mediatore, assicurandone l’imparzialità e l’idoneità al corretto svolgimento dell’incarico (artt. 3.1 e 3.2).

Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha una durata massima in ogni caso non superiore a quattro mesi dal deposito della domanda (art. 6.1).

 

INDENNITÀ ED INCENTIVI FISCALI

Indennità dovute dalle parti

Le indennità e i criteri di calcolo sono determinati dagli appositi decreti ministeriali (art. 17.4).

Incentivi fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro (artt. 17.2 e 17.3).

Credito d’imposta

Alle parti che corrispondono l’indennità prevista è riconosciuto un credito d’imposta fino a 500 euro ciascuna. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà (art. 20).

 

ESITI DELLA PROCEDURA

Verbale di accordo.

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Il verbale di accordo può divenire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12).

Proposta in caso di insuccesso

Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Presso ADR Center tale potere del mediatore può essere escluso dalle parti (art. 11.1).

Impatto sulle spese processuali

Alla parte che ha rifiutato la proposta del mediatore, anche se vittoriosa, Il giudice può addossare talune conseguenze economiche del processo (art. 13).

Organismi e mediatori

Organismi di mediazione iscritti al Registro

Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale (artt. 16, 18 e 19).

Mediatori

 

La procedura di mediazione può essere gestita solo da mediatori inseriti nelle liste degli organismi iscritti nel registro, che abbiano compiuto un apposito percorso formativo offerto da enti di formazione accreditati dal Ministero della giustizia (art. 16).